La sezione relativa alla liquidazione a forfait consente all’utente di determinare in modo assolutamente autonomo l’importo da corrispondere al danneggiato a titolo di danno morale, svincolandolo da ogni riferimento ad altri tipi di danno.
L’utente deve inserire nell’unica casella presente (“danno morale a forfait”) l’importo prescelto, tenendo presente che esso coincide con la liquidazione finale del danno morale e che non sono quindi previste decurtazioni per l’eventuale concorso di colpa del danneggiato (come chiarito nella dicitura sul lato della casella stessa).