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Giurisprudenza

Cass., sez. III, 01-06-2004, n. 10482.

Il danno non patrimoniale, allorché vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti, è risarcibile tanto nelle ipotesi in cui il danneggiante sia ritenuto responsabile in base ad una presunzione di colpa, quanto in quelle di responsabilità oggettiva.

Cass., sez. III, 30-03-2001, n. 4733.

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito, si verifica in coincidenza dell’evento dannoso; pertanto, è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti od eventi successivi; detta valutazione, anche se necessariamente effettuata con criteri equitativi e discrezionali, deve essere motivata tenendo conto della gravità delle lesioni patite e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere congruo detto risarcimento.

Cass., sez. III, 14-11-2000, n. 14752.

La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto della gravità del reato e del patema d’animo subìto dalla vittima; quando il giudice dia conto d’aver considerato questi fattori ed il giudizio sia congruente al caso, la concreta determinazione dell’ammontare del danno non deve poi essere palesemente sproporzionata per difetto od eccesso.

Cass., sez. III, 24-01-2000, n. 748.

In tema di danno da fatto illecito, per la liquidazione equitativa del danno morale il giudice non è tenuto ad adottare il sistema (della frazione) del valore di punto di cui alle tabelle elaborate per la liquidazione del danno alla salute, ben potendo basarsi su criteri correlati esclusivamente alle particolarità del caso concreto; incorre peraltro in vizio di motivazione qualora ritenga che il ricorso a quel criterio sia precluso in quanto non integrante una valutazione equitativa.

Cass., sez. III, 11-03-1998, n. 2677.

La liquidazione del danno morale può avvenire soltanto in base a criteri equitativi; ne consegue che il giudice del merito, nel motivare tale liquidazione, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento, ma è sufficiente che dimostri di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo.

Cass., sez. III, 11-03-1998, n. 2677.

La gestante, che abbia perduto il proprio feto a causa della colpa dei sanitari, ha diritto al risarcimento del danno morale per la perdita del frutto del concepimento, da liquidarsi in via equitativa (nel caso di specie quantificato in lire trecento milioni).

Cass., sez. III, 05-02-1998, n. 1164.

Appare legittimo prendere in considerazione, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno morale, la pena edittale prevista per il reato, in quanto questa - pur rispondendo a criteri di scelta di politica criminale che possono non privilegiare la valutazione del danno subito dalla parte offesa - è pur sempre commisurato all’entità dell’illecito.

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