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La base su cui calcolare gli interessi

Gli interessi sulla somma capitale

Nei crediti di valore gli interessi (c.d. compensativi) non vengono mai calcolati sulla somma capitale originaria (qualche rara pronunzia che ha sostenuto tale tesi non ha avuto, però, alcun seguito), ma sempre sulla somma rivalutata in base agli indici ISTAT.

Gli interessi sulla somma rivalutata integralmente

Secondo la cinquantennale esperienza giudiziaria in tema di obbligazioni di valore la reintegrazione patrimoniale del creditore andava effettuata "rivalutando" il bene oggetto della contesa a valori attuali (applicando, di regola, gli indici dell'ISTAT) e poi sulla somma così rivalutata venivano calcolati gli interessi (c.d. compensativi, al tasso legale) con decorrenza dalla data del fatto illecito fino al momento della liquidazione stessa.

Tale calcolo tradizionale imponeva due soli passaggi contabili, qualunque fosse l'arco di tempo della obbligazione insoddisfatta:

1) preliminarmente andava individuato il valore del bene al momento della nascita della obbligazione (valore = A);

2) andava eseguito un calcolo della rivalutazione dal giorno del fatto generativo della obbligazione fino a quello della liquidazione (valore rivalutazione = B).

3) in base alla sommatoria dei valori A + B (credito rivalutato) si eseguiva il successivo calcolo degli interessi, dal dies a quo fino al momento della liquidazione.

Tale soluzione è stata duramente criticata dalla dottrina ed è stata definitivamente abbandonata in seguito alla pronunzia del 1712/1995 n. 1712 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Gli interessi sulla somma via via rivalutata

Il nuovo orientamento della Cassazione a Sezioni Unite esclude che possa essere effettuato un calcolo degli interessi sulla somma interamente rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto (e non stiamo qui ad esaminare le ragioni di diritto che sottendono tale soluzione) affermando, invece, che "tale calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio".

Il risultato pratico di tale modalità di calcolo è una riduzione dell'importo da liquidare a titolo di interessi sulle frazioni via via rivalutate, rispetto a quelli che sarebbero liquidati sulla intera somma rivalutata (l'entità varia in proporzione della misura della svalutazione monetaria).

Tale nuova modalità comporta che, in concreto, gli interessi (al tasso legale o ad altro tasso, secondo la valutazione del giudice) vadano calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT. Occorre, quindi, eseguire una ripetizione frazionata dei calcoli della rivalutazione e degli interessi per ciascun anno in cui si è articolato il periodo di tempo (dalla generazione della obbligazione fino alla liquidazione).

La giurisprudenza della Cassazione tra il 1995 ed il 2000 ha profondamente modificato i princípi in precedenza applicati in tema di "interessi sulle somme rivalutate".

Il calcolo degli interessi viene operato non sul capitale base, bensí su quello rivalutato (in base agli indici ISTAT di perdita di capacità di acquisto della moneta); per i crediti di valore la rivalutazione monetaria ha la funzione di ripristinare il valore attuale della cosa perduta (valutata al momento della perdita); gli interessi costituiscono oltre alla rivalutazione, una forma equitativa di ulteriore risarcimento volto a compensare il ritardo con il quale viene attuata la reintegrazione patrimoniale. Tali interessi (ragguagliati - in genere - al tasso legale) venivano dalla precedente giurisprudenza computati (per il periodo dalla perdita del bene fino alla liquidazione) prendendo come base di calcolo la somma interamente rivalutata al momento della liquidazione.

La pronuncia delle sezioni unite della Cassazione (S.U., 1712/1995), pur confermando il principio della attribuzione degli interessi sulla somma rivalutata, ha comportato la riduzione dell'importo del risarcimento liquidato a tale titolo stabilendo il principio che gli interessi vanno calcolati non sulla somma integralmente rivalutata, ma sulla somma via via rivalutata.

In base ai principi espressi in quella sentenza delle Sez. Un. occorre tenere conto di una serie di parametri, la cui esatta determinazione è affidata alla elaborazione giurisprudenziale.

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