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Sezione I

La prima sezione riporta unicamente il danno biologico liquidato a titolo di invalidità permanente, in quanto per tale voce, a differenza del danno biologico da invalidità temporanea, l’aestimatio non va rapportata al momento del fatto lesivo, bensì alla data in cui si sono stabilizzati i postumi invalidanti, che coincide con quella di cessazione del periodo di malattia (oggetto invece dell’invalidità temporanea).

Prima di tale data, infatti, non essendosi ancora verificata l’invalidità permanente, non può dirsi nemmeno sorto il relativo danno: rapportare l’aestimatio al momento del fatto lesivo sarebbe quindi concettualmente sbagliato, e comporterebbe una duplicazione del risarcimento per il periodo già interessato dall’invalidità temporanea (e come tale oggetto di apposita liquidazione).

Il programma utilizza sempre, come data di partenza per l’aestimatio, quella di applicazione della tabella prescelta (espressamente indicata a sinistra della prima doppia colonna), operando le conseguenti devalutazioni o rivalutazioni dell’importo rispetto alla data di cessazione dell’invalidità temporanea, anch’essa espressamente riportata sotto al risultato dell’aestimatio (seconda doppia colonna), unitamente alla percentuale di devalutazione (preceduta dal segno “-”) o di rivalutazione (preceduta dal segno “+”).

Il meccanismo, collegato all’individuazione della tabella, non è modificato nemmeno nel caso in cui l’utente abbia sostituito il valore tabellare del singolo punto con uno di propria autonoma scelta: anche in tale ipotesi, pertanto, l’aestimatio opererà dalla data di applicazione della tabella di riferimento.

Giurisprudenza

Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680.

La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.

Cass., 28-11-1988, n. 6403.

Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato che, in tema di invalidità permanente, deve essere individuato non nella data dell’incidente ma nel momento in cui è cessata la invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose derivatene.

Cass., 22-06-1987, n. 5480.

Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore (in quanto volto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se non fosse avvenuto l’evento dannoso), la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato che, in tema di invalidità permanente, deve essere individuato non nella data dell’incidente ma nel momento in cui è cessata la invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi a carattere permanente (nella specie, conseguenti a trauma cranico) con le conseguenze dannose derivatene.

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