Cass., sez. III, 08-04-2003, n. 5503.
In materia di responsabilità civile, le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore sicché vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento della decisione; a tale risultato può pervenirsi o facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetari dell’epoca del fatto dannoso ed applicando alle somme così ottenute la rivalutazione monetaria oppure facendo direttamente riferimento a valori monetari propri del tempo della decisione; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento all’ammontare del danno (biologico o morale) espresso nei valori monetari dell’epoca del fatto e periodicamente rivalutato (in relazione ai prescelti indici di svalutazione) oppure facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell’illecito e quella della liquidazione del danno.
Cass., sez. III, 10-03-2000, n. 2796.
L’obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito è debito di valore e la sua liquidazione per equivalente espressa in termini monetari, tenendo conto del valore del danno, all’epoca del fatto illecito, rivalutato alla data della decisione definitiva, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice d’appello anche d’ufficio.
Cass., sez. I, 18-02-2000, n. 1814.
Il debito risarcitorio connesso alla radicale trasformazione del fondo senza preventivo riconoscimento del fine pubblico, costituisce obbligazione di valore, in cui la somma corrispondente al valore del bene al momento della perdita del bene incrementato degli interessi decorrenti dallo spossessamento, è sottoposta a rivalutazione fino alla data della sentenza, con aggiunta, quale lucro cessante oggetto di prova, degli interessi con decorrenza dalla data del fatto illecito, di natura compensativa, non necessariamente commisurati al tasso legale, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio.
Cass., sez. III, 06-02-1998, n. 1287
In tema di arricchimento senza causa, il diritto del depauperato sorge per effetto e dal momento dell’arricchimento altrui, con la conseguenza che da detto momento va operata la rivalutazione del credito e decorrono gli interessi, da calcolarsi sulla somma, corrispondente al valore del bene al momento dell’illecito, via via rivalutata.
Cass., sez. II, 03-12-1997, n. 12262
Se è pur dato liquidare il danno subìto per il ritardo nel pagamento dell’equivalente pecuniario del bene danneggiato in via equitativa, assegnando interessi da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell’illecito progressivamente rivalutata in base agli indici di rivalutazione monetaria prescelti, ovvero in base ad un indice medio, va nondimeno riformata, giudicando nel merito, la sentenza d’appello che, avendo equitativamente liquidato in un’unica somma l’equivalente del mancato godimento del bene e la diminuzione del suo valore commerciale, abbia concesso interessi legali dalla data dell’illecito e non da quella della sentenza stessa.
Cass., sezioni unite civili, 17-02-1995, n. 1712
Il danno subìto per la mancata tempestiva corresponsione dell’equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell’illecito via via rivalutata.
Cass., sez. I, 01-12-1992, n. 12839
Gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell’evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell’intervallo tra la consumazione dell’illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall’equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito.