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Sezione II

Cass., 27-03-1987, n. 2988.

La rivalutazione ed i relativi interessi per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni per invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di inabilità temporanea, liquidata separatamente, decorrono dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.

il Danno biologico liquidato a titolo di invalidità temporanea (sia assoluta che parziale) e il Danno morale insorgono entrambi al momento dell’illecito, e pertanto ad esso devono essere ricondotte, devalutando o rivalutando i relativi importi scaturenti dall’applicazione delle tabelle.

Anche in questi casi la data di partenza per l’aestimatio coincide con quella di applicazione della tabella di riferimento prescelta, e ciò anche laddove l’utente non abbia in concreto utilizzato i criteri tabellari per la liquidazione (ad es. perché ha modificato il valore giornaliero per il computo del danno da invalidità temporanea, o perché ha liquidato il danno morale a forfait anziché secondo il criterio percentuale di tabella) o addirittura la tabella non preveda alcun criterio di liquidazione.

La data di partenza dell’operazione è riportata alla sinistra della prima doppia colonna, che richiama i risultati delle relative schede.

La data finale dell’operazione è invece necessariamente quella del fatto lesivo, ed è riportata sotto il risultato dell’aestimatio (seconda doppia colonna) unitamente alla percentuale di devalutazione (preceduta dal segno “-”) o di rivalutazione (preceduta dal segno “+”).

 

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