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Normativa

I riferimenti normativi del risarcimento del danno alla persona, prima della introduzione della legge 57/2001 che ha normativamente imposto criteri di liquidazione legali per le c.d. micropermanenti (invalidità da 1 a 9 punti percentuali) derivanti da circolazione stradale e dei natanti, erano limitati ai principi espressi in materia dagli articoli:

art. 2043 cod. civ. Risarcimento per fatto illecito. — Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2056 cod. civ. Valutazione dei danni. — Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

 Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso

Art. 1223 cod. civ. Risarcimento del danno. — Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1226 cod. civ. Valutazione equitativa del danno. — Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 1227 cod. civ. Concorso del fatto colposo del creditore. — Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

 Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza

Con l’art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6,della l. 5 marzo 2001, n. 57, il legislatore ha cercato, di dare un inquadramento normativo alla fattispecie del risarcimento dei danni alla persona, elaborando per la prima volta una definizione formale di danno biologico.

L’intenzione del legislatore è rivolta a tre esigenze:

1) indicazione di criteri uniformi di risarcimento del danno biologico, a valere su tutto il territorio nazionale;

2) accelerazione dei tempi necessari per le liquidazioni da parte delle compagnie assicurative;

3) deflazione del contenzioso giudiziario in tema di risarcimento danni provocati dalla circolazione di autoveicoli e natanti.

La norma così dispone:

«In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila (euro 619,75); b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila (euro 36,15) per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità

Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT».

Tabella Allegato unico.

 ALLEGATO A

 (v. articolo 5, comma 2)

TABELLA DI DETERMINAZIONE

DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità

Coefficiente

Moltiplicatore

 

1

1,0

2

1,1

3

1,2

4

1,3

5

1,5

6

1,7

7

1,9

8

2,1

9

2,3

 

Con il successivo decreto ministeriale del 30 luglio 2002 (Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi previsti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) è stato disposto che:

A decorrere dal mese di aprile 2002, gli importi indicati nel comma

2, dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiornati nelle

misure seguenti:

Euro 634,62 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del

primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

Euro 37,02 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno

di invalidità assoluta, di cui alla lettera b).

Con il successivo decreto ministeriale del 22 luglio 2003 (in Gazz. Uff. 30 luglio, n. 175) è stato disposto che:

A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma

2, dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiornati nelle

misure seguenti:

Euro 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

Euro 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Con la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) è stata posta una pesante limitazione alla facoltà del giudice di personalizzare il risarcimento.

Art. 3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
«4. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

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