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Liquidazione a percentuale sul danno biologico

 

La sezione relativa alla liquidazione a percentuale rapporta il danno morale ad una quota della liquidazione del danno biologico:

essa ovviamente implica l’avvenuta compilazione della scheda relativa al danno biologico, con le corrispondenti liquidazioni.

La liquidazione a percentuale costituisce il metodo seguito dalla maggior parte dei Tribunali italiani ed è ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, che peraltro pretende sempre il richiamo, in sede di motivazione, ai criteri di valutazione concretamente applicati nel singolo caso.

Ai fini del calcolo percentuale, l’utente può scegliere come il parametro di riferimento l’intera liquidazione del danno biologico (danno da invalidità permanente + danno da invalidità temporanea) oppure la liquidazione del solo danno biologico da invalidità permanente, attivando la relativa opzione.

Il programma evidenzia a fianco di ciascuna opzione l’importo della corrispondente liquidazione come scaturente dalla scheda del danno biologico, già decurtata dell’eventuale percentuale connessa al concorso di colpa riconosciuto in capo al danneggiato.

Anche la liquidazione finale del danno morale, evidenziata nella casella bianca “danno morale su biologico”, è, quindi, quella concretamente attribuita al danneggiato, già decurtata dell’eventuale percentuale connessa al concorso di colpa (come risulta dall’indicazione della percentuale di danno morale concretamente riconosciuta).

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