ReMida Danno - La struttura della scheda del danno patrimoniale
La scheda relativa al danno patrimoniale permette di calcolare l'entità del mancato guadagno (lucro cessante) derivante dalla perdita, totale o parziale, della capacità lavorativa specifica, sia permanente (cioè, quella definitiva in quanto destinata a protrarsi nel tempo) sia temporanea (cioè, limitata al periodo della malattia)
ReMida Danno sviluppa il calcolo del danni patrimoniale da perdita della capacità lavorativa in tre sezioni .
1. La determinazione del reddito (ragguagliato ad anno) che si assume perso
2. La capitalizzazione del danno per la perdita del reddito permanente in futuro
3. la liquidazione della perdita di reddito per incapacità lavorativa temporanea
All'interno della scheda e di ciascuna sezione è possibile spostarsi da una casella all'altra con il mouse oppure con il tasto TAB.
Il Reddito
Nella sezione relativa al Reddito occorre inserire i dati relativi al reddito del soggetto danneggiato, selezionando le due opzioni possibili: quella del reddito effettivo, se esso è conosciuto ovvero ricavato da elementi presuntivi (casella "reddito effettivo"); l'altra, nel caso non si conosca il reddito o non sia possibile ricostruirlo mediante presunzioni (casella "triplo pensione sociale", con o senza maggiorazione sociale).
A seconda che il danneggiato abbia riportato conseguenze tali da influenzare la sua capacità lavorativa in modo permanente o temporaneo (od entrambe), occorre quindi attivare le relative sezioni, cliccando sull'opzione "Applica Sì" (il programma prevede di default l'opzione No).
Inabilità permanente
La sezione Inabilità lavorativa specifica permanente
consente, una volta attivata, di effettuare il calcolo della
capitalizzazione di una somma sostituiva di una rendita vitalizia sulla base
della formula di capitalizzazione.
L'età del soggetto,
È possibile, inoltre, (per le vecchie tabelle del 1933 e CSM del 1989) operare l'abbattimento della rendita in modo da considerare lo scarto della vita lavorativa su quella fisica inserendo nella casella "Scarto tra vita lavorativa e vita fisica" il valore percentuale del correttivo. L'ammontare del reddito preso in considerazione per il calcolo è quello precedentemente inserito nella sezione Reddito (cioè, il reddito effettivo o il triplo della pensione sociale). Il risultato dell'operazione, espresso sia in Euro che in Lire, compare automaticamente nelle apposite caselle una volta completato l'inserimento dei dati occorrenti per il calcolo.
Inabilità temporanea
La sezione Inabilità lavorativa specifica temporanea consente, una volta attivata, di effettuare il conteggio del reddito perduto a causa dell'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa nel periodo della malattia, sia nel caso di totale astensione dal lavoro (100%) sia nel caso in cui la capacità di lavorare venga soltanto ridotta.
L'ammontare del reddito preso in considerazione per il calcolo è quello inserito nella precedente sezione Reddito (cioè, il reddito effettivo o il triplo della pensione sociale). Il programma, tenuto conto del valore del reddito come sopra determinato, ricava il reddito giornaliero e lo moltiplica per il numero dei giorni di impossibilità al lavoro e per la quantità della giornata lavorativa persa, espressa in termini percentuali.
La sommatoria delle voci di "danno patrimoniale"
Nell'ultima riga della scheda, al centro, viene riportata in rosso la sommatoria degli importi relativi all'incapacità lavorativa specifica permanente e temporanea ("Totale danno patrimoniale") con l'indicazione della percentuale concretamente riconosciuta al danneggiato (in relazione all'eventuale concorso di colpa).
Tutti i valori monetari sono espressi sia in Euro che in Lire.
La normativa
Codice civile
Art. 2056. Valutazione dei danni. — Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Art. 1223. Risarcimento del danno. — Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Art. 1226. Valutazione equitativa del danno. — Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore. — Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Note illustrative
Nozione di danno patrimoniale (perdita di reddito) che consegue alla inabilità lavorativa specifica.
Qualsiasi lesione personale determina nell'organismo umano un processo morboso (malattia) che rende il soggetto leso incapace, per un certo periodo di tempo, di attendere alle sue ordinarie occupazioni, tra le quali il lavoro. Esaurito il periodo di malattia (invalidità temporanea), possono emergere postumi a carattere permanente (invalidità permanente) che pure impediscono, in tutto o in parte, le attività ordinarie o addirittura, nei casi più gravi, di svolgere qualsiasi attività.
Questi effetti negativi sono risarcibili di per sé come danno biologico (non patrimoniale), indipendentemente dalle eventuali ripercussioni negative sul patrimonio del danneggiato (c.d. invalidità lavorativa generica).
Il danno patrimoniale riguarda, invece, tutte le conseguenze economiche negative che si verificano per effetto della lesione dell'integrità della persona e che si ripercuotono sulla capacità di lavoro e di procurarsi un reddito. Si tratta del cosiddetto danno-conseguenza, che è esterno alla struttura del fatto illecito, perché il pregiudizio economico si presenta come conseguenza ulteriore ed eventuale della lesione personale: ulteriore, perché il primo effetto dell'azione lesiva è la violazione dell'integrità psicofisica; eventuale, perché il pregiudizio economico, a differenza del danno biologico che è sempre presente, potrebbe anche non verificarsi.
Infatti, non tutte le lesioni alla persona determinano una diminuzione nel patrimonio del soggetto leso e, quindi, il danno economico deve essere provato in ciascun caso concreto.
Il danno patrimoniale può essere costituito - secondo lo schema offerto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. per l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - tanto dalla «perdita subita» (c.d. danno emergente), quanto dal «mancato guadagno» (c.d. lucro cessante).
Occorre distinguere il danno da incapacità reddituale permanente, cioè lo stato di incapacità destinato a ripercuotersi sull'intera vita lavorativa futura in termini di riduzione permanente di reddito, da quello da incapacità reddituale temporanea, cioè lo stato di incapacità transeunte destinato a riassorbirsi nel tempo.
Sotto il profilo della gravità della lesione, lo stato d'incapacità può essere tale da precludere totalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa (incapacità di guadagno totale) o da precluderla solo in parte (incapacità di guadagno parziale).
Qualunque sia il tipo di incapacità, la liquidazione viene effettuata prendendo come base il reddito prodotto dal danneggiato (effettivo o presunto).
Nel caso di incapacità reddituale permanente, gli altri parametri di riferimento sono l'entità dei postumi permanenti, e cioè la percentuale di incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del soggetto leso (n.b. che si riverberi effettivamente sulla riduzione del suo reddito) , la durata in cui questi danni possono riverberarsi per il danneggiato
Il sistema di liquidazione di regola impiegato è quello della capitalizzazione della perdita di reddito.
Nozione di danno patrimoniale da lesioni
Il danno patrimoniale riguarda tutte le conseguenze economiche negative che si verificano per effetto della lesione dell'integrità psicofisica della persona.
Si tratta del cosiddetto danno-conseguenza, che è esterno alla struttura del fatto illecito, perché il pregiudizio economico si presenta come conseguenza ulteriore ed eventuale della lesione personale: ulteriore, perché il primo effetto dell'azione lesiva è la violazione dell'integrità psicofisica; eventuale, perché il pregiudizio economico, a differenza del danno biologico, che è sempre presente, può non verificarsi.
Non tutte le lesioni alla persona, infatti, determinano una diminuzione nel patrimonio del soggetto leso e, quindi, il danno economico deve essere provato in ciascun caso concreto.
Tale danno si presenta - secondo lo schema offerto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. per l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - tanto come «perdita subita» (c.d. danno emergente), quanto come «mancato guadagno» (c.d. lucro cessante).
Il danno emergente (per il quale si rimanda anche alle schede "Danni materiali" e "Altri danni") comprende tutte quelle diminuzioni patrimoniali che si traducono nella perdita di beni (ad es. deterioramento o distruzione di beni, esborsi per spese mediche: vedi scheda "Danni materiali") o di situazioni di vantaggio (ad es. se la casalinga, per effetto della lesione, viene distolta dalle sue ordinarie occupazioni domestiche, si verifica una perdita economica per la stessa ed i suoi familiari).
Il danno emergente va liquidato in base ai riscontri probatori prodotti in giudizio che attestano l'entità delle spese affrontate. L'unico problema riguarda l'aspetto probatorio: alle difficoltà di prova soccorre il ricorso alle presunzioni (soprattutto per i danni futuri: ad es. le spese mediche future). Nella liquidazione del danno futuro occorre, peraltro, considerare l'incidenza dell'anticipata corresponsione della somma al fine di evitare che il danneggiato se ne avvantaggi.
Il lucro cessante consiste invece nella mancata acquisizione di beni o di vantaggi economici che il danneggiato avrebbe conseguito se non fosse intervenuto il fatto illecito, ossia ciò che il danneggiato avrebbe guadagnato. Tale danno va liquidato solo quando vi sia la prova di una reale flessione del reddito lavorativo.
Occorre distinguere il danno da incapacità reddituale permanente, cioè lo stato di incapacità destinato a ripercuotersi sull'intera vita lavorativa futura in termini di riduzione permanente di reddito, da quello da incapacità reddituale temporanea, cioè lo stato di incapacità transeunte destinato a riassorbirsi nel tempo.
Sotto il profilo della gravità della lesione, lo stato d'incapacità può essere tale da precludere totalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa (incapacità di guadagno totale) o da precluderla solo in parte (incapacità di guadagno parziale).
Qualunque sia il tipo di incapacità, la liquidazione viene effettuata prendendo come base il reddito prodotto dal danneggiato (effettivo o presunto); nei casi in cui il danneggiato non svolgesse ordinaria attività lavorativa retribuita (ad es. casalinga, minorenne, disoccupato, pensionato, militare in servizio in leva) e ciò nonostante sia individuabile un danno patrimoniale, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali di riferimento (vedi infra, Giurisprudenza), alla stregua dei quali inserire il dato del "Reddito effettivo"; in mancanza, va utilizzato il parametro del triplo della pensione sociale, con o senza maggiorazione sociale ("Reddito presunto").
E' stata esclusa, invece, la risarcibilità dell'incapacità temporanea del disoccupato in quanto tale soggetto non percepisce alcun reddito attuale da attività lavorativa.
È stata altresì esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale per la perdita di reddito derivante da attività illecite (ad es. prostituzione).
E' stata invece ricompresa nell'ambito del danno patrimoniale (futuro) la cosiddetta perdita di chances, laddove venga provato il nesso causale tra il fatto lesivo e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno.
Nel caso di incapacità reddituale permanente, gli altri parametri di riferimento sono l'entità dei postumi permanenti, e cioè la percentuale di incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del soggetto leso, la durata della vita media probabile del danneggiato, desunta in funzione della sua età, ed il correttivo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Il sistema di liquidazione di regola impiegato è quello della capitalizzazione della perdita di reddito e fa riferimento al cosiddetto sistema delle tabelle di valutazione del danno alla persona in ipotesi di infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124).
Cass. civ. [ord.], sez. III, 25-08-2020, n. 17690.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, anche laddove sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
Cass. civ. [ord.], sez. III, 04-11-2020, n. 24481.
Un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità.
Cass. civ. [ord.], sez. III, 31-01-2018, n. 2348.
In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale – nella specie del 25 per cento – da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro e, comunque, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali integra un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativca specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.; nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, e liquidarlo con criteri equitativi.
Cass. civ. [ord.], sez. III, 12-10-2018, n. 25370.
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale); il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (in applicazione del principio, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa con il criterio di cui all'art. 137 cod. ass., pur percependo la vittima al momento del sinistro un reddito da tersicorea che, peraltro, verosimilmente, negli anni a venire sarebbe cresciuto).
Cass. civ. [ord.], sez. VI, 04-05-2016, n. 8896.
Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto; la relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che è onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non è consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per sé di modesta entità.
Cass. civ. [ord.], sez. VI, 04-05-2016, n. 8896.
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale; il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137, cod. assicuraz., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato.
Cass. civ., sez. III, 12-06-2015, n. 12211.
In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
Cass. civ., sez. III, 14-11-2011, n. 23761.
In tema di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la relativa liquidazione non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 l. 26 febbraio 1977 n. 39, trattandosi di norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica.
Cass. civ., sez. III, 02-07-2010, n. 15738.
In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di «personalizzare» il criterio adottato al caso concreto, deve «attualizzare» lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Cass. civ., sez. III, 26-01-2010, n. 1524.
Il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subìto per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.
Cass. civ., sez. III, 26-01-2010, n. 1524.
È risarcibile il danno patrimoniale sofferto dal figlio, benché maggiorenne ed economicamente indipendente, per effetto del decesso del genitore dovuto al fatto illecito altrui, quale minore reddito connesso al venir meno di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, del quale il figlio stesso beneficiava.
Cass. civ., sez. III, 18-09-2007, n. 19357.
Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza; sicché, nel caso in cui la persona che abbia subìto una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (c.d. «micropermanenti»), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subìte dal danneggiato in sinistro stradale determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'uno per cento fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi).