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Danno biologico da invalidità permanente (in ReMida)

ReMida prevede il calcolo automatico del Danno biologico per invalidità permanente (I.P.).

Una volta inserite, nella testata generale, la tabella che si intende utilizzare e la percentuale dell’eventuale concorso di colpa, basta indicare la misura percentuale della invalidità permanente. Tale valore, in genere, è ricavato dalla perizia medico legale ed è espresso in punti di invalidità. Il sistema accetta anche i decimali di punto (nella pratica forense l’intervallo minimo tra un valore ed un altro è di mezzo punto).

Il programma elabora i conteggi con riferimento al valore del punto tabellare, che l’utente può, comunque, sostituire con altro valore equitativo a sua scelta.

Il risultato finale può essere, comunque, ulteriormente variato applicando percentuali di aumento o diminuzione a discrezione dell’utente (c.d. punto pesante).

Il programma, nel caso in cui si stiano utilizzando le tabelle della c.d. micropermanente, svolge un controllo sul livello massimo (previsto dalla legge) di aumento concedibile rispetto alla liquidazione tabellare. Tale aumento è stato fissato dal legislatore nei limiti di un quinto.

 

LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

«4. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

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