LEGGE 21 febbraio 2006, n.102
Gazzetta Ufficiale N. 64 del 17 Marzo 2006
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.
Articolo 3.
(Disposizioni processuali)
Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile*.
*(rito del lavoro)
Articolo. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) 1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 febbraio 2006