Nel motivare la liquidazione con il metodo tabellare il giudice non è vincolato alle tabelle dei punti in uso presso la propria sede giudiziaria, essendo nel suo potere equitativo adottare quelle in uso presso altri uffici, con l’obbligo, peraltro, in tal caso, di motivare la scelta, avuto riguardo al fatto che la finalità della tabella è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno con riferimento alla media dei precedenti in ciascun ambito giudiziario.